PREMESSA
Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza e ogni altra condizione di
discriminazione, con un riguardo speciale per i minori d’età, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere,
orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
Tutti i tesserati, i tecnici, i dirigenti, i soci, i volontari, nonché tutti coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in forma diretta o
indiretta, sono tenuti a conoscere e a rispettare quanto previsto dal presente modello organizzativo, dal Codice di condotta adottato dall’Associazione Lucania Natura
Verticale ASD e dal Regolamento Safeguarding adottato dalla F.A.S.I., a tutela dei diritti dei tesserati. Il modello organizzativo intende dare attuazione ai principi dianzi indicati
al fine di dare effettività alle esigenze di tutela ivi sancite.

FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dall’Associazione Lucania Natura Verticale ASD ai sensi del comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, utilizzando le Linee Guida pubblicate dalla F.A.S.I. ed ha per scopo regolamentare e disciplinare gli strumenti per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, molestia, violenza e ogni genere di discriminazione in danno deitesserati, con speciale riguardo ai minori d’età, nell’ambito dell’attività sportiva svolta dalla Associazione.
Il modello intende altresì dare attuazione al D.Lgs N. 36 /2012, al D Lgs. 198/2006, ai Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottati dall’Osservatorio Permanente per le Politiche di Safeguarding del C.O.N.I. ed al Regolamento Safeguarding adottato dalla F.A.S.I..
Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività della Associazione, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata.
Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve verrà aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e/o integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI in materia di safeguarding, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e le raccomandazioni dell’Ufficio del Safeguarding Officer della F.A.S.I..
L’obiettivo del modello organizzativo e di controllo è quello di prevenire e contrastare ogni fenomeno di abuso, molestia, violenza e discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare se minori, promuovere una cultura sportiva improntata alle politiche di safeguarding e un ambiente inclusivo, accogliente e positivo, che assicurino la dignità ed il rispetto dei diritti di tutti i tesserati e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, valorizzando le diversità e tutelando al contempo l’integrità fisica, psicologica e morale dei tesserati, favorendo il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettivo e sociale degli atleti, la loro effettiva partecipazione all’attività sportiva, promuovendo altresì la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.
Il presente modello organizzativo viene pubblicato sul sito dell’Associazione Lucania Natura Verticale ASD ( www.lucanianaturaverticale.it ), affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Responsabile Safeguarding della
F.A.S.I., insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ed al Codice di condotta. Lo stesso vale per tutti gli aggiornamenti del modello.
Esso integra e non sostituisce il Regolamento Safeguarding per la tutela dei tesserati dagliabusi e dalle condotte discriminatorie adottato dalla F.A.S.I..

PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI LESIVI
GESTIONE DEL RISCHIO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREEE DI RISCHIO E
PROTOCOLLI DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO
Il presente modello organizzativo prevede misure e procedure di prevenzione e contrasto di ogni condotta di abuso, violenza e discriminazione, comunque consumata, in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità telematiche, informatiche, sul web, attraverso messaggi, e-mail, social network, o altro canale di comunicazione, blog, o programmazione o alterazione di sistemi di  intelligenza artificiale ed altre tecnologie informatiche.
Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
a) l’abuso psicologico;
b) l’abuso fisico;
c) la molestia sessuale;
d) l’abuso sessuale;
e) la negligenza;
f) l’incuria;
g) l’abuso di matrice religiosa;
h) il bullismo, il cyberbullismo:
i) i comportamenti discriminatori.
Si intendono:
a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, la vessazione, la prevaricazione, l’umiliazione, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul
senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un
trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva)
un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso
improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche
consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite se rivolte ad un maggiorenne, ma anche gradite se rivolte ad un
minore, aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, nel caso il tesserato sia minore anche nel caso quest’ultimo sia consenziente, o il cui
consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere, o anche semplicemente indurre se rivolte ad un minore, un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare
il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico, accompagnatore, o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto
di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero
trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
f) per “incuria”, l’abbandono del minore, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h) per “bullismo e cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera
isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad
intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance
sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche,
religione, convinzioni personali, opinioni politiche, disabilità, età o orientamento sessuale.

E’ onere della società strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate, uniformando i comportamenti di tutti i soggetti cui si applica detto modello alle norme di condotta di seguito indicate:
- assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona valorizzando l’inclusione e le diversità;
- riservare ad ogni tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità od altro;
- far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’atleta, specie se minore, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivanti da disturbi dell’alimentazione, percepiti o conosciuti anche indirettamente, con particolare attenzione ai minori;
- incentivare la frequenza dei tesserati alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla F.A.S.I. in materia di safeguarding;
- segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale ovvero ai tutori o curatori ovvero ai soggetti preposti alla cura o vigilanza del minore;
- confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla società ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti, come sopra individuate;
- favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto dei regolamenti sportivi applicabili;
- assicurarsi che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni o gli indicatori di lesioni, violenze o abusi si attivino senza indugio informandone immediatamente il Responsabile contro gli abusi, la violenza e le discriminazioni e il Responsabile federale delle politiche di safeguarding;
- promuovere accordi di collaborazione tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti minori;
- prevenire i fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti protocolli:
Contatti fisici:
1) evitare i contatti fisici non necessari tra atleti e tecnici o dirigenti o accompagnatori;
2) prevedere, in caso di sottoposizione dell’atleta a sedute mediche o osteopatiche/fisioterapiche, ovvero a massaggi terapeutici, che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell’atleta, ovvero di un genitore se l’atleta sia minore.
Allenamenti:
1) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo spiegando in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
2) sollecitare atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori all’uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l’uso di espressioni discriminatorie, sessiste, o di matrice razzista;
3) evitare di intrattenersi in sedute di allenamento con singoli atleti al di fuori dei giorni e degli orari previsti per gli allenamenti collettivi. Laddove l’allenamento singolo fosse necessario per la preparazione dell’atleta, esso si dovrà svolgere sempre in presenza di un ulteriore allenatore, ovvero di un dirigente e, nel caso che l’atleta sia un minore, alla presenza di almeno uno dei genitori o previa autorizzazione degli stessi.

Uso degli spazi dell’Associazione:
1) presso le strutture in gestione o in uso all’Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio; in particolaredevono essere predisposti spogliatoi e servizi igienici divisi tra personale tecnico e atleti e, per questi ultimi, devono essere previsti spazi separati a seconda del genere;
2) deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all’Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati con disabilità motoria o intellettivo/relazionale ovvero di minori degli anni 16 a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati, senza che ciò possa interferire con il regolare svolgimento delle attività;
3) durante le sessioni di allenamento, di prova o di competizione è fatto divieto agli allenatori, ai dirigenti, al personale medico (salvo urgenze sanitarie), ed in generale a tutti i soggetti diversi dagli atleti di accedere agli spogliatoi ed ai bagni a questi ultimi riservati;
4) durante le sessioni di allenamento o di prova o di competizione non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale
temporanea assistenza a tesserati sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale;
5) solo in caso di necessità, ferma restando la tempestiva richiesta di intervento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona infortunata. La porta dovrà rimanere aperta e dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera); in caso di atleti minorenni sarà necessaria sempre anche la presenza di almeno un soggetto esercente la potestà genitoriale o un suo incaricato.
Trasferte:
1) in caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, bagni e spogliatoi, suddivisi per genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela
stretta tra l’atleta e l’accompagnatore;
2) qualora non fosse possibile suddividere gli spazi tra atleti ed atlete minorenni, entrambi i genitori o chi ne fa le veci dovranno rilasciare espressa autorizzazione scritta in tal senso.
3) durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello;
4) è obbligatorio l’affiancamento all’allenatore/tecnico di almeno un altro membro dello staff durante tutti gli spostamenti degli atleti compresi quelli per raggiungere gli hotel e il campo da gioco.

Consensi:
è necessario richiedere il consenso scritto agli esercenti la responsabilità genitoriale ovvero a tutori o a chi detiene la cura del minore:
- per l’effettuazione di sessioni individuali del minore con massaggiatori, fisioterapisti/osteopati, medici, psicologi/psicoterapeuti;
- utilizzo degli spogliatoi o degli spazi in modo non conforme alle regole;
- in occasione di spostamenti o trasferte, per alloggi, trasferimenti, viaggi;
- comunicazioni elettroniche e utilizzo di social media.

CERTIFICAZIONI PER I COLLABORATORI
L’Associazione prima di assegnare un incarico, a prescindere dal tipo di rapporto instaurato, richiederà a tutti coloro che svolgano funzioni che comportino contatti diretti con minori la copia del certificato del casellario giudiziale.
Detto certificato va richiesto anche per tutti i rapporti in essere al momento dell’entrata in vigore di detto modello organizzativo.

OBBLIGHI INFORMATIVI, FORMATIVI, DI AGGIORNAMENTO
L’Associazione ha l’obbligo:
1) di immediata affissione in luogo ben visibile a tutti presso la sede sociale e di pubblicazione sulla homepage del sito internet della medesima del codice di condotta, del modello organizzativo nonché del nominativo e dei contatti del
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
2) di immediata comunicazione al Responsabile Federale delle politiche di Safeguarding (Safeguarding Officer) della F.A.S.I. del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
3) di comunicazione, all’atto del tesseramento, del codice di condotta, del modello organizzativo e del nominativo ed i contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ai tesserati e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o
ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti minori;
4) di pubblicazione sulla homepage del sito internet della Associazione e di affissione presso la sede sociale in luogo ben visibile a tutti di ogni aggiornamento del modello organizzativo ovvero del mutamento del nominativo o dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
5) di immediata comunicazione dell’adozione del modello organizzativo e dei relativi aggiornamenti al Responsabile contro abusi, violenza e discriminazioni nonché al Responsabile federale delle politiche di safeguarding della F.A.S.I.;
6) di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di contro gli abusi, la violenza e la discriminazione, al Responsabile federale delle politiche di safeguarding nonché nel caso di illeciti disciplinari alla Procura Federale;
7) di adeguamento del modello organizzativo alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dall’Osservatorio Permanente del C.O.N.I. per le politiche di safeguarding e dalla F.A.S.I. in materia di safeguarding;
8) di divulgazione, diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati, anche attraverso la diffusione di materiali informativi:
- delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- delle politiche di safeguarding adottate dalla Associazione al fine della prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione; per l’acquisizione della consapevolezza da parte dei tesserati dei propri diritti, obblighi e tutele; per la prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con speciale riguardo ai minori;
- delle politiche di safeguarding e di ogni iniziativa adottata in materia dalla F.A.S.I.;
9) incentivare la frequenza alla formazione ed aggiornamento annuali previsti dalla F.A.S.I. in materia di safeguarding;
10) almeno una volta l’anno di predisporre, anche a mezzo di convenzioni o accordi con la F.A.S.I., dei corsi di formazione volti alla divulgazione delle politiche di
safeguarding, la cui partecipazione da parte dei tesserati e dei collaboratori sia obbligatoria.

CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI:
IL RESPONSABILE CONTRO ABUSI VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI
In ottemperanza alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, allo scopo di
prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, molestia, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, con un
riguardo speciale per i minori, l’Associazione nomina un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con le modalità e le forme stabilite dallo statuto
dell’Associazione in ordine al conferimento delle cariche. Il Responsabile deve essere scelto preferibilmente tra i tesserati F.A.S.I. di comprovata
moralità e competenza nel settore; deve essere autonomo ed indipendente rispetto all’organizzazione sociale, ovverosia non deve avere cariche sociali all'interno del
consiglio direttivo.
Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato. Prima della nomina o dell’eventuale riconferma dell’incarico deve essere acquisito il
certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti della persona che si intende nominare. Non può essere designato o confermato come Responsabile chi ha riportato una condanna
penale definitiva per reati non colposi contro l’incolumità, contro la persona (con la sola eccezione dei delitti contro l’onore) ovvero concernenti sostanze stupefacenti, ovvero chi ha
un carico pendente per i reati previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 604-bis, 604-ter, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e
609 undecies del codice penale o se nei suoi confronti sia intervenuta l’irrogazione di una sanzione interdittiva all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con
minori, ovvero l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate
prevalentemente da minori, nonché l’applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.
Il nominativo del Responsabile ed i contatti del medesimo devono essere immediatamente affissi presso la sede dell’Associazione in luogo ben visibile a tutti, devono essere pubblicati
sulla homepage del sito internet della Associazione e comunicati al Responsabile Federale delle politiche di Safeguarding (Safeguarding Officer) della F.A.S.I..
Deve essere parimenti affisso e pubblicato ogni mutamento del nominativo o dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. Il nominativo ed i contatti del Responsabile devono essere comunicati ai tesserati, a coloro
che esercitano la responsabilità genitoriale e ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti minori all’atto del tesseramento.
La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, o
violazione delle politiche dell'associazione relative alla protezione dei minori, o in caso di reiterati inadempimenti degli obblighi connessi all’incarico ricevuto, ovvero per il venir meno
dei requisiti, con provvedimento motivato dell’organo preposto alla nomina, che entro 30 giorni provvederà alla nomina di un nuovo Responsabile. Della revoca e delle motivazioni è
data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della F.A.S.I..
Il Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni ha l’obbligo di partecipare ai seminari informativi e formativi organizzati dal Responsabile Federale delle politiche di Safeguarding (Safeguarding Officer) della F.A.S.I..
Il Responsabile svolge le seguenti funzioni:
- vigila circa l’adozione e l’osservanza dei modelli organizzativi e dei codici di condotta;
- gestisce le segnalazioni di comportamenti lesivi ricevute con efficacia, tempestività e riservatezza, eventualmente informandone il Safeguarding Officer Federale e, nel caso che i fatti segnalati integrino gli estremi di un illecito disciplinare dandone informazione al Procuratore Federale e qualora integrino anche una fattispecie di reato procedibile d’ufficio informandone anche la competente Procura della Repubblica;
- nell’ambito della gestione delle segnalazioni ricevute può svolgere funzioni ispettive ed è tenuto a collaborare col Responsabile Safeguarding Federale e con il Procuratore Federale;
- promuove la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazioni adottato dalla F.A.S.I., nonché l’aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta adottati;
- adotta ogni opportuna iniziativa per prevenire e contrastare nel proprio ambito associativo ogni forma di abuso, violenza e discriminazione e promuovere le politiche di safeguarding;
- recepisce ed attua le raccomandazioni impartite dal Responsabile delle politiche di Safeguarding federale;
- informa e forma i tesserati per realizzare le politiche di safeguarding nell’ambito associativo;
- adotta misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione e ne monitora periodicamente i risultati;
- valuta annualmente l’idoneità delle misure adottate eventualmente sviluppando ed attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine di risolvere le criticità riscontrate.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
Chiunque venga a conoscenza o sospetti comportamenti lesivi, così come individuati dal Regolamento Safeguarding e dalle Linee Guida predisposti dalla F.A.S.I., integralmente richiamate nel presente documento, posti in essere da tesserati ovvero da persone terze nei confronti di tesserati, con particolare attenzione ai minori, deve segnalarlo immediatamente al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, sia a voce che per iscritto all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Detto Responsabile sarà l’unico ad avere la password di accesso a detto indirizzo mail.
La segnalazione potrà in aggiunta essere inoltrata al Safeguarding Officer della F.A.S.I. all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Nel caso di una segnalazione che coinvolga un minore come presunta vittima, devono essere immediatamente informati coloro che esercitano la potestà genitoriale ovvero il tutore
legale o il curatore, per il tramite del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, a meno che ciò non esponga il minore a un rischio per la sua sicurezza.
Nel caso in cui i fatti integrino un illecito disciplinare deve essere inoltrata la segnalazione al Procuratore Federale della F.A.S.I.. E ciò anche per il tramite del Responsabile contro
abusi violenze e discriminazioni. La segnalazione di detti comportamenti lesivi deve essere gestita immediatamente e con estrema riservatezza.
In particolare, l’Associazione/Società deve adottare apposite misure per evitare la cd. vittimizzazione secondaria e quindi garantire e tutelare, e se del caso assistere, sia coloro che abbiano presentato una segnalazione o una denuncia o abbiano manifestato l’intenzione di farlo sia coloro che hanno assistito o sostenuto un tesserato che abbia presentato una segnalazione o una denuncia o abbia reso testimonianza o sia stato audito dal Procuratore Federale in un procedimento per simili fatti, ovvero adottato una qualsiasi iniziativa relativa alle politiche di safeguarding. L’Associazione/Società deve garantire l’accesso del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nonché del Safeguarding Officer Federale alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, e deve favorire la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva.
Sono previste sanzioni per le segnalazioni manifestamente infondate.

SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO ENDOASSOCIATIVO
Nei confronti del responsabile di una violazione del presente Modello organizzativo, può essere promossa un’azione disciplinare finalizzata all’accertamento della violazione stessa.
In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato all’autore della violazione l’addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata una sanzione proporzionata alla gravità della violazione commessa, all’intensità del dolo o al grado della colpa ed all’eventuale recidiva.
Le sanzioni previste potranno essere applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello organizzativo a prescindere dallo svolgimento e dall’esito del procedimento disciplinare eventualmente instaurato dinanzi agli organi di giustizia sportiva nel caso in cui la violazione integri gli estremi dell’illecito disciplinare ovvero dall’esito del procedimento penale nel caso la violazione integri una fattispecie di reato.

In ogni caso, la sanzione irrogata prescinde dalla commissione di un illecito disciplinare a norma del Regolamento di giustizia della F.A.S.I. e si attesta come reazione della Associazione al mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente Modello. Il Responsabile per gli abusi, la violenza e le discriminazioni nonché il Safeguarding Officer della F.A.S.I. devono sempre essere informati di ogni procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello organizzativo ai fini delle valutazioni e del monitoraggio di loro competenza.
Integra illecito disciplinare la violazione degli obblighi di riservatezza circa l’identità di chi abbia effettuato una segnalazione o una denuncia o abbia manifestato l’intenzione di farlo o abbia assistito o sostenuto un tesserato che abbia presentato una segnalazione o una denuncia o abbia reso testimonianza o sia stato ascoltato dal Procuratore Federale in un procedimento per fatti di abuso, violenza, molestia e discriminazione ovvero abbia adottato una qualsiasi iniziativa relativa alle politiche di safeguarding. Costituisce altresì illecito disciplinare l’aver posto in essere un comportamento ritorsivo nei confronti dei sopra citati soggetti, come pure l’aver effettuato una segnalazione manifestamente infondata con dolo o colpa grave.